Nuove modifiche del testo unico salute e sicurezza

11 Gen 2022 | Aggiornamenti normativi

Dal 21 dicembre 2021 entra in vigore la legge n.215. 

Si tratta della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Ma quali sono i punti salienti per le imprese?

  • L’Ispettorato Nazionale del Lavoro sarà potenziato, le sanzioni inasprite.

La vigilanza sull’applicazione della legislazione sarà svolta in modo paritario dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dalle Aziende Sanitarie Locali.

  • Per lavori occasionali, l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro competente per territorio, da parte del committente.

Durante le ispezioni, l’Ispettorato potrà adottare un provvedimento di sospensione qualora i lavoratori autonomi occasionali non comunicati superino il 10%.

  • I datori di lavoro e dirigenti avranno l’obbligo di individuare il/i preposto/i per effettuare le attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro.
  • Il preposto è obbligato a intervenire per modificare comportamenti non conformi fino ad interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

E quali sono le novità per la formazione?

Entro il 30 Giugno 2022 verranno rivisitati gli accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione. Verranno specificate:

  • La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro. La formazione adeguata dei datori di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro diventa obbligatoria con aggiornamento periodico, in funzione del lavoro e dei compiti svolti.
  • Le modalità di verifica di apprendimento per i lavoratori di qualsiasi percorso formativo.
  • Gli aggiornamenti obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle verifiche di efficacia della formazione durante la prestazione lavorativa.
  • La formazione dei preposti, che dovrà essere svolta in presenza con cadenza minima biennale.

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